Regolamento
Capitolo 1: Requisiti dei Soci Ordinari
I Soci Ordinari devono possedere I seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati della C.E.E.
- Diploma di scuola media superiore o certificato di laurea rilasciato da un paese della C.E.E.
- Esercizio dell’attività di perito liquidatore come indicato nello Statuto – Capitolo 2 art. 4. Non possono essere iscritti coloro che effettuano stime ed accertamenti dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti a specifica disciplina del Codice delle Assicurazioni Private.
- Avere età non inferiore a 25 (venticinque) anni compiuti.
- Non essere iscritti ad altre associazioni aventi scopi uguali, analoghi o simili a quelli di A.N.P.R.E.
- Possedere tutti i requisiti previsti dall’art. 4 dello Statuto.
Devono inoltre:
- Rispettare coscienziosamente quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento.
- Pagare le quote e i contributi associativi secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento.
- Non avere riportato condanne penali per delitti non colposi.
Non può essere ammesso quale Socio uno studio professionale od altro organismo simile, essendo l’iscrizione a solo titolo personale.
Periodicamente il Collegio dei probiviri, autonomamente o su indicazione del Comitato Tecnico-Scentifico, verificherà i requisiti dei Soci affinché corrispondano a quelli previsti dal Regolamento e dallo Statuto. In caso di difformità, il Consiglio Direttivo delibererà se mantenere iscritto il Socio in difetto, o chiedere allo stesso un aggiornamento di regolarizzazione, o provvedere alla cancellazione. La procedura è quella prevista dal Cap. 4 del Regolamento.
Capitolo 2: Ammissione a Socio
Per essere ammesso tra i Soci Ordinari deIl’A.N.P.R.E, il richiedente deve dimostrare di possedere i requisiti previsti al Capitolo 2 articolo 4 dello Statuto ed al Capitolo 1 del presente Regolamento, e di aver superato gli esami di ammissione tenuti dall’apposita Commissione Tecnico-Scientifica o da soggetto terzo, certificato e riconosciuto da A.N.P.R.E.;
Il richiedente dovrà inoltre:
- impegnarsi per scritto ad osservare coscienziosamente lo Statuto ed il Regolamento ed il Codice tico di A.N.P.R.E.
- inoltrare domanda scritta al Presidente dell’Associazione, munita di tutta la documentazione necessaria ed utile che il Presidente si impegna a trasmettere nel più breve tempo possibile alla Commissione Soci;
- essere presentato da almeno un Socio che sia iscritto all’Associazione (o alle precedenti ANPAIRD e PREAS) da non meno di 3 (tre) anni il quale si assume la responsabilità scritta sui requisiti morali e tecnici del richiedente.
- La domanda verrà vagliata dall’apposita Commissione Soci che, assunte tutte le opportune informazioni, istruirà apposito fascicolo con il relativo parere in merito;
- la Commissione Soci, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di ammissione, riferirà quindi al Consiglio Direttivo che esaminerà la domanda e l’apposito fascicolo istruito dalla Commissione Soci e che potrà chiedere all’aspirante eventuali integrazioni e notizie, convocandolo ed ascoltandolo anche di persona;
- il Consiglio Direttivo, quando riterrà istruita la domanda, potrà accettarla o respingerla con votazione segreta che dovrà raccogliere il parere conforme di almeno il 70% (settanta per cento) dei suoi componenti;
- se la domanda sarà accolta, il Consiglio Direttivo informerà tutti i Soci che potranno far pervenire allo stesso Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione, eventuali osservazioni scritte e motivate. Il Consiglio Direttivo deciderà quindi definitivamente ed inappellabilmente, con parere conforme di almeno il 70% (settanta per cento) dei suoi componenti, se accogliere o respingere la domanda, approfondendo se necessario le comunicazioni ricevute; queste dovranno rimanere riservate nell’ambito del Consiglio Direttivo e verranno in ogni caso distrutte;
- laddove il Consiglio Direttivo, sentiti i soci, non ravveda elementi tali da rigettare la domanda, il richiedente dovrà superare gli esami di ammissioni tenuti, secondo le modalità ritenute più adeguate, da parte della Commissione Tecnico-Scientifica A.N.P.R.E. o da soggetto terzo, certificato e riconosciuto da A.N.P.R.E.;
- l’esito positivo della domanda verrà comunicato al richiedente e a tutti i Soci, mentre quello negativo al solo richiedente;
- ottenuta l’ammissione, il nuovo Socio provvederà al versamento dei contributi stabiliti e cioè della quota dell’anno di iscrizione e di una quota fissa a fondo perduto e a titolo di ingresso nell ‘Associazione, pari al 20% (venti per cento) della quota annuale;
- in caso di esito negativo, il richiedente potrà presentare nuova domanda non prima che siano trascorsi 2 (due) anni dalla data di comunicazione dell’esito della precedente.
Capitolo 3: Dimissioni
- Le dimissioni dall’Associazione dovranno essere presentate al Presidente a mezzo lettera raccomandata e con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.
- Il C.D., esaminata la domanda di dimissioni, potrà accettarla o respingerla a semplice maggioranza dei presenti; nel caso dovrà richiedere al dimissionario le motivazioni della domanda, o sentirlo personalmente, prima di accettarla definitivamente.
- Il dimissionario è in ogni caso tenuto al versamento della quota associativa riferentesi all’anno in cui ha presentato le dimissioni.
- Le dimissioni saranno portate a conoscenza nel corso della successiva Assemblea generale.
Capitolo 4: Cancellazioni ed espulsioni
- Il Socio verrà cancellato nei seguenti casi:
- non versi i contributi associativi nei termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento e secondo quanto deliberato dall’Assemblea,
- si verifichino le condizioni di cui agli artt.6/b, 6/c o 6/e dello Statuto.
La cancellazione dovrà essere preventivamente comunicata al Socio interessato che potrà presentare opposizione motivata al C.D. entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione; in caso di opposizione. il C.D. sentirà il Socio interessato prima di deliberare definitivamente con la conformità dei voti della maggioranza dei suoi componenti;
- il Socio verrà espulso nel caso si verifichino le circostanze previste dall’art. 6/b dello Statuto. Per l’espulsione si seguirà la procedura prevista al precedente punto 1) di questo stesso capitolo.
Sia le cancellazioni che le espulsioni verranno rese note ai Soci nel corso dell’Assemblea generale immediatamente successiva.
Capitolo 5: Provvedimenti disciplinari
- Nel caso un Socio incorra nei casi previsti dall’art. 6 dello Statuto, sarà soggetto ai provvedimenti previsti dal medesimo articolo, a seconda della gravità dell’infrazione commessa.
- Il Consiglio Direttivo, dopo aver compiuto un primo esame del caso, trasmetterà una segnalazione motivata al Collegio dei Probiviri che, sentito il Socio interessato, farà pervenire parere circostanziato al Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo, ottenuto il parere del Collegio dei Probiviri, eventualmente sentito ancora il Socio, deciderà con la maggioranza di almeno il 70% (settanta per cento) dei suoi componenti.
- La decisione del Consiglio Direttivo verrà comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata e sarà inappellabile.
- I provvedimenti disciplinari di cui al presente capitolo si applicheranno anche ai Soci che avranno segnalato notizie mendaci nei confronti di altri Soci o di richiedenti l’ammissione a Socio.
Capitolo 6: Commissioni
- Le Commissioni tecniche di Lavoro previste dall’art. 12 dello Statuto saranno determinate dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla sua elezione.
- Le Commissioni sono composte da non più di 3 (tre) membri, scelti tra i Soci che si dichiarano disposti a collaborare; tra .,di essi viene nominato un “coordinatore”, preferibilmente facente parte del Consiglio Direttivo.
- Il coordinatore dovrà curare i rapporti tra i componenti della Commissione e tra questa ed il Consiglio Direttivo, mantenendolo informato sui programmi e sui lavori svolti.
- In qualunque momento, il Presidènte potrà chiedere un rendiconto dell’attività svolta al coordinatore e ne informerà i Soci almeno una volta all’anno, in occasione dell’Assemblea generale.
- I componenti le Commissioni potranno essere sostituiti anche nel corso dell’anno, su richiesta motivata del coordinatore al Consiglio Direttivo, che delibererà a maggioranza dei presenti alla riunione in cui si vaglierà la richiesta
- I componenti le Commissioni potranno essere sostituiti, anche su loro richiesta, validamente motivata, presentata con almeno 1 (uno) mese di preavviso.
- I componenti che non parteciperanno per due volte consecutive alle riunioni, senza valida giustificazione, automaticamente decadranno dal loro incarico e verranno sostituiti.
- Potranno fare parte di Commissioni anche personalità del mondo assicurativo, o specialisti di ogni settore, anche esterni all’Associazione.
Capitolo 7: Contributi associativi
- La normale forma di sostegno economico dell’Associazione è la quota annua che viene stabilita annualmente dal C.D.; tuttavia l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà deliberare integrazioni e/o altre forme di contribuzioni per far fronte agli impegni annuali dell’ Associazione.
- Entro il 31 dicembre di ogni anno il C.D. avrà facoltà di determinare l’ammontare della quota annua ed il Tesoriere dovrà richiederne il pagamento entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. In caso di ritardo, sarà a carico del Socio un supplemento del 10% (dieci per cento) per ogni mese o frazione di mese di ritardo, col massimo del 50% (cinquanta per cento) sulla quota da versare.
- Nel caso in cui la quota non venga versata entro il 31 gennaio dell’anno successivo, l’inadempiente perde automaticamente la qualifica di Socio e potrà essere riammesso solo seguendo le disposizioni dell’art. 4 dello Statuto.